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CHI CONSUMA SOSTANZE STUPEFACENTI DEVE SAPERE CHE....
LA NUOVA LEGGE SULLA DROGA...

Il consumo di sostanze stupefacenti è vietato dalla legge


La nuova legge sulla droga, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007, prevede l’abolizione della distinzione tra droge pesanti e droghe leggere, sanzione amministrativa per coloro che fanno uso di droghe, equiparazione tra servizi privati e servizi pubblici.


Alcuni di questi punti richiedono ancora norme attuative, e pertanto non vedranno un applicazione immediata.

Vediamo che cosa comporta la nuova legge, già da ora, per coloro che vengono trovati in possesso di droga.

La legge prevede la reclusione da 6 a 20 anni, e la multa da 26mila a 260mila euro per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, consegna, sostanze comprese nella Tabella I, che include appunto tutte le droghe, tra cui eroina, cocaina, LSD, cannabis, extasy.

Le stesse pene sono previste per chi acquista o detiene droghe che per quantità, o modalità di presentazione, o altre circostanze, appaiano destinate ad un uso non personale.

Con un decreto del Ministero della salute sono state definiti i limiti massimi di sostanza che possono essere considerati destinati ad uso personale.

E’ prevista l’eventualità che la pena sia diminuita , da 1 a 6 anni di carcere e da 3mila a 26mila euro, per fatti di lieve entità.

Sono ancora previste, a discrezione del magistrato, misure alternative al carcere: un programma terapeutico presso un servizio pubblico o una struttura autorizzata, o un lavoro di pubblica utilità.

Chi riceve o detiene a qualsiasi titolo un quantitativo di droga che verrà considerato per uso personale, sarà sottoposto ad una serie di sanzioni amministrative, da un minimo di sei mesi al massimo di un anno:

a)      Sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla (è possibile inoltre l’immediato ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo fino a 30 giorni).

b)      Sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.

c)       Sospensione del passaporto o documento equipollente o divieto a conseguirli.

d)      Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

A queste sanzioni si affianca l’eventuale invito a seguire un programma terapeutico.

In caso di recidiva, qualora dalla condotta del soggetto possa derivare pericolo per la pubblica sicurezza, le sanzioni sono più gravi:

a)      Obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso la Polizia o i Carabinieri.

b)      Obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro una determinata ora.

c)       Divieto di frequentare determinati locali pubblici.

d)      Divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

e)      Obbligo di presentarsi ad un determinato comando di polizia all'’orario di entrata o uscita dalle scuole.

f)        Divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

...CHI GUIDA DEVE SAPERE CHE...

Il nuovo Codice della strada stabilisce che "la patente di guida non debba essere rilasciata o confermata ai candidati o ai conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone comunque che consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli."

Nel caso di dipendenza passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi avvalsa eventualmente della consulenza di uno specialista appartenente alla struttura pubblica (specifica valutazione psicodiagnostica), può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Il nuovo Codice della strada all'art.186 dichiara espressamente che "è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".

Quando si ha motivo di supporre che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli appositi strumenti (etilometro).

L'accertamento si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata. Qualora la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.Tale valore dovrà risultare da due misurazioni indipendenti a distanza di cinque minuti. In caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento il conducente è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da euro 328 a due milioni; in ogni caso viene redatto il verbale con le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

Il veicolo, in caso di accertamento dello stato di ebrezza alcolica, quando non possa esser guidato da altra persona idonea, può esser fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o alla più vicina autorimessa, con spese di custodia a carico del proprietario.

In caso di sospensione, la revisione della patente comporta l'accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità e sicurezza alla guida presso le commissioni mediche locali costituite in ogni provincia.

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Il nuovo Codice della strada all'art.187 stabilisce il divieto di guida "in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Nel caso in cui le forze di polizia ritengano che il conducente non sia lucido possono accompagnarlo nelle strutture atte a prelevare e analizzare i campioni biologici.Se l'esame risulta positivo è prevista la revisione della patente per l'accertamento dell'idoneità dei requisiti psico-fisici prescritti e la temporanea sospensione della patente.

Anche il metadone è considerato fra le sostanze non permesse per chi guida, sebbene la questione sia oggetto di controversie medico-legali.

Per riottenere il permesso di guida occorre sottoporsi all'accertamento dell'idoneità alla guida con controlli dei metaboliti urinari al ricevimento della richiesta da parte della Commissione medica provinciale.Può essere richiesto anche l'esame del capello. Il rinnovo può essere per uno o due anni.

Diverso è il caso di ritiro della patente a seguito di sanzione amministrativa per consumo di sostanze illecite e rifiuto o non adempimento del programma concordato con la Prefettura e il Sert (Testo Unico sulle Tossicodipendenze DPR. 309/90).

LE MULTE

Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da Euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni clausola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente e comunque revocata in caso di recidiva del reato nel biennio o qualora il reato sia commesso da conducente di autobus, di complesso veicoli o di veicoli a massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

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