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La
nuova legge sulla droga,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007, prevede
l’abolizione della distinzione tra droge pesanti e droghe leggere,
sanzione amministrativa per coloro che fanno uso di droghe, equiparazione
tra servizi privati e servizi pubblici.
Alcuni di questi punti richiedono ancora norme attuative, e pertanto non
vedranno un applicazione immediata.
Vediamo
che cosa comporta la nuova legge, già da ora, per coloro che vengono
trovati in possesso di droga.
La
legge prevede la reclusione da 6 a
20 anni, e la multa da 26mila a 260mila euro
per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, cede,
distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa,
consegna, sostanze comprese nella Tabella I, che include appunto tutte
le droghe, tra cui eroina, cocaina, LSD, cannabis, extasy.
Le
stesse pene sono previste per chi acquista o detiene droghe che per quantità, o modalità di
presentazione, o altre circostanze, appaiano destinate ad un uso
non personale.
Con
un decreto del Ministero della salute sono state definiti i limiti massimi
di sostanza che possono essere considerati destinati ad uso personale.
E’
prevista l’eventualità che la pena sia diminuita , da 1 a
6 anni di carcere e da 3mila a 26mila euro,
per fatti di lieve entità.
Sono
ancora previste, a discrezione del magistrato, misure alternative al
carcere: un programma terapeutico presso un servizio pubblico o una
struttura autorizzata, o un lavoro di pubblica utilità.
Chi
riceve o detiene a qualsiasi
titolo un quantitativo di droga che verrà considerato per uso
personale, sarà sottoposto ad una serie di sanzioni amministrative,
da un minimo di sei mesi al massimo di un anno:
a)
Sospensione
della patente di guida o divieto di conseguirla (è possibile inoltre
l’immediato ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo
fino a 30 giorni).
b)
Sospensione
della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
c)
Sospensione del
passaporto o documento equipollente o divieto a conseguirli.
d)
Sospensione del
permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.
A
queste sanzioni si affianca l’eventuale invito a seguire un programma
terapeutico.
In
caso di recidiva, qualora dalla
condotta del soggetto possa derivare pericolo per la pubblica sicurezza,
le sanzioni sono più gravi:
a)
Obbligo di
presentarsi almeno due volte la settimana presso la Polizia
o i Carabinieri.
b)
Obbligo di
rientrare presso la propria abitazione entro una determinata ora.
c)
Divieto di
frequentare determinati locali pubblici.
d)
Divieto di
allontanarsi dal comune di residenza.
e)
Obbligo di
presentarsi ad un determinato comando di polizia all'’orario di entrata
o uscita dalle scuole.
f)
Divieto
di condurre qualsiasi veicolo a motore.
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