Esenzione dal pagamento del ticket per reddito

Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.

Esenzione pagamento ticket per reddito

 

ATTENZIONE:

Esenzione ticket per reddito, prorogata sino al 31 marzo 2021

Per l’emergenza COVID-19 prorogata fino al 30 giugno 2020 l’esenzione E02 per i disoccupati e i loro familiari a carico

Su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, la Giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo 2021 la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie:

cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione) – codice E01
titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico – codice E03
titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico – codice E04
In considerazione dell’emergenza Covid 19 e quindi della necessità di evitare gli affollamenti agli sportelli delle Asl, la Giunta regionale ha deciso la proroga sino al 30 giugno 2020, per i cittadini in possesso dell’autocertificazione di esenzione con il codice E02: disoccupati e loro familiari a carico, con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, in possesso di auto-certificazione valida sino al 31 marzo 2020.

Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi.

Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.

Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali.

 

Esenzione dal pagamento del ticket per patologia

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98:

Esenzione pagamento ticket per patologia

 

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Ultimo aggiornamento 23 Gennaio 2023 alle 11:46